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Incompatibilità di consiglieri all'ordine del giorno del Consiglio comunale su iniziativa della minoranza

ORSOMARSO - Sarà sicuramente un Consiglio comunale molto delicato quello convocato per mercoledì prossimo 18 aprile alle ore 17 dal sindaco di Orsomarso Paola Maria Candia. All'ordine del giorno figurano, infatti, quasi soltanto argomenti sollecitati dai gruppi di minoranza consiliare quali appunto la discussione sulla problematica "Fosse settiche" che sta attanagliando i cittadini di molte contrade e la contestazione di causa di incompatibilità di alcuni consiglieri comunali ai sensi dell'art. 69 del Decreto Legislativo 267/2000, Testo unico sugli Enti Locali.
Gli altri due punti posti all'ordine del giorno del Consiglio riguardano "Presa d'atto sospensione di consigliere comunale - temporanea sostituzione" e "Approvazione verbale seduta precedente".

IL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI

Anche se per conoscere il merito dei fatti precisi bisognerà attendere il momento della loro esposizione pubblica durante il civico consesso, alcune notizie sono state fornite dalla recente presa di posizione del Consigliere comunale di minoranza Forestieri Domenico il quale in un documento informava su quanto avvenuto nella riunione dei capigruppo consiliari svoltasi il 4 aprile scorso, durante la quale gli esponenti della maggioranza avrebbero rifiutato di accogliere la richiesta, avanzata dai consiglieri Alberto Bottone e Simone Rienti, di inserire all'ordine del giorno del Consiglio comunale, già previsto per il 12 aprile 2012, il punto riguardante la contestazione di incompatibilità a ricoprire la carica di consigliere comunale da parte di un componente del Consiglio stesso.

Per quanto riguarda la causa di incompatibilità, si tratterebbe di quanto previsto dall'art. 63, comma 1 punto 6, del Testo unico che prevede l'incompatibilità dalla carica di consigliere comunale per colui che ha un debito accertato, liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del Comune. Lo stesso Testo unico all'articolo 68, commi 2 e 4, recita inoltre che le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano successivamente, comportano la decadenza dalle cariche stesse e che la cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

11/04/2012
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