REGOLAMENTO
BORSE-LAVORO
(Approvato con
Delibera n. 6 del Consiglio Comunale di Orsomarso nella seduta del 5 luglio ’04)
Art. 1
Sono destinatari degli
interventi i cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
- Residenza da almeno un
anno nel territorio cittadino;
- Stato di disoccupazione.
Art. 2
Le prestazioni economiche, in
relazione alla gravità del bisogno ed agli scopi che con l’intervento vengono
prefissi di conseguire, si attuano attraverso progetti di aiuto economico
(continuativo e/o straordinario), mediante inserimenti socio-lavorativi;
Art. 3
Il Comune,
nell’ambito della situazione di bisogno, per come previste dal presente
regolamento, realizza interventi di aiuto a persone promuovendo progetti di
inserimento lavorativo indirizzati a cittadini in situazioni di disagio
individuale diverse, che vanno dalle forme di disadattamento sociale, alle
condizioni di handicap psicofisico o stato disoccupazionale.
L’iniziativa deve avere, tra le sue finalità principali, il raggiungimento della
massima integrazione sociale e valorizzazione dei soggetti interessati. Un
rapporto tra la presenza inserita e il Comune si colloca nel quadro degli
interventi di assistenza sociale ed è finalizzato alla promozione
dell’autonomia, alla realizzazione dell’integrazione sociale e all’aiuto
personale.
Il Comune
stabilisce, mediante deliberazione di Giunta Comunale, il numero delle borse
lavoro da attivare ed il conseguente onere a proprio carico, i settori con le
relative attività nell’ambito dei servizi comunali e provvede ad approvare il
relativo bando. A seguito della pubblicazione del bando potranno essere
presentate le domande da parte dei soggetti interessati alle borse lavoro.
Il
rapporto tra Comuni e soggetto inserito non si configura come rapporto di lavoro
ma rientra nel quadro dell’intervento di assistenza sociale.
L’attività
prestata dal soggetto beneficiario della borsa-lavoro non determina vincoli per
il Comune e non potrà dare adito ad alcuna rivendicazione di assunzione da parte
dei soggetti inseriti, ma esclusivamente ad un rapporto di locazione ai sensi
dell’art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere
meramente occasionale e non professionale, per cui le prestazioni non devono
essere assoggettate ad IVA.
L’inserimento lavorativo di ciascun soggetto avrà una durata che sarà stabilita
dalla giunta Comunale in sede di approvazione del bando di gara e potrà avere
anche durata non continuativa.
Il
progetto lavorativo al fine di permettere, un adeguato inserimento nel mondo del
lavoro, nel rispetto delle attitudini e delle capacità lavorative dei soggetti
potrà essere concordato con i servizi sociali dell’Azienda Sanitaria Locale.
La data di
inizio e termine dei singoli inserimenti per eventuali portatori di handicap,
saranno concordati con operatori dell’ASL, per quei progetti cui siano inseriti,
con i diretti interessati e con i Settori comunali cui viene devoluto la
competenza all’attuazione del progetto.
Art. 4
I soggetti interessati sono
coperti da polizza assicurativa per infortuni e danni a terzi da parte del
Comune.
Art. 5
L’esperienza dell’inserimento
lavorativo si svolgerà presso i vari servizi comunali (scuole comunali, servizi
vari svolti dal Comune nel settore dell’ambiente, della viabilità, dell’arredo
urbano, del servizio idrico a supporto degli uffici comunali ed ogni altro
servizio curato dal Comune).
Per portatori di handicap
psicofisici l’individuazione del luogo di lavoro verrà effettuata sulla base
della valutazione delle condizioni psicofisiche attitudinali del soggetto da
parte di organo tecnico/medico e/o assistente sociale dell’ASL con i
Responsabili del Comune.
Art. 6
Il numero delle ore di attività
e i giorni della settimana sono fissati nell’ambito di ciascun progetto
elaborato in maniera coordinata tra i Responsabili del Comune ed eventuali
operatori dell’Azienda Sanitaria. La fissazione della spesa di ogni
‘’borsa-lavoro” sarà stabilita dalla Giunta Comunale e sarà corrisposta sulla
base delle risultanze dei progetti realizzati, che potranno essere parametrati,
quale misura partecipativa, dalla rilevazione delle effettive presenze.
Art. 7
Le eventuali assenze devono
essere segnalate, dai diretti interessati al dipendente comunale, referente del
progetto.
Art. 8
La Giunta Comunale individua,
nell’ambito del personale del Comune, il referente del progetto che, d’intesa
con i servizi sociali dell’Azienda Sanitaria per quei progetti di specifico
interesse, provvederà alla gestione ed all’organizzazione degli inserimenti per
lo svolgimento delle borse lavoro. L’attività dei referenti si articola in:
- Attività interne all’Ente
accogliente;
- Valutazione e scelta degli
Uffici o Servizi nei quali inserire i destinatari del progetto;
- Colloqui con il personale
per definire in particolare le modalità di inserimento, riferimento interno,
verifica periodica dell’inserimento.
Art. 9
Il presente regolamento entra
in vigore nel giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.