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Decaduto il Decreto sulla caccia 251/2006
AMBIENTE
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SIC E ZPS: LE NORME CHE DA OGGI TORNANO IN VIGORE DOPO LA DECADENZA DEL DECRETO-LEGGE 251/2006
E' decaduto ieri senza essere convertito in Legge il cosiddetto Decreto sulla Caccia n. 251/2006, per cui da oggi torna in vigore la delibera del 2.12.1996 con cui erano state incluse nell’elenco delle aree naturali protette anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), designate a conclusione dell’iter relativo ad ogni proposto Sito di Importanza Comunitaria (SIC): dal 18 ottobre 2006 scattano le misure di salvaguardia ed i divieti prescritti dagli articoli 6 ed 11 della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991, fra cui il divieto assoluto di caccia, da applicare non solo nelle ZPS, ma anche nei SIC.
Nella giornata di ieri la Presidenza Nazionale dell'Associazione Verdi Ambiente e Società Onlus ha anticipato via fax una lettera che verrà anche notificata a tutti i Presidenti di Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché per conoscenza al Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, con cui li invita "a vigilare e ad ottemperare alle misure di salvaguardia ed ai divieti sopra detti nel pieno rispetto delle norme nazionali e comunitarie (Direttive 79/409 e 92/43), provvedendo a darne la dovuta comunicazione anche a tutti i Presidenti delle Province affinché si attivino nell’ambito delle rispettive competenze ai fini della medesima vigilanza: a tal riguardo, per evitare l’avvio di procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea, si rende necessario informare preventivamente tutti i cittadini della nuova disciplina entrata in vigore, mediante la diffusione di comunicati ufficiali e la pubblicazione delle planimetrie delle ZPS e dei SIC ricadenti in ambito regionale entro i cui confini sono venute a scattare le nuove norme".
La lettera invita altresì quelle Regioni e quelle Province Autonome, che con provvedimenti propri volessero superare il regime di “misure di salvaguardia” di parchi e riserve, ad emanare sia “misure di conservazione” per le ZPS che “misure di salvaguardia” dei SIC, facendo presente che comunque – anche se approvate con apposita legge regionale – non potranno mai scavalcare il disposto nazionale per il quale SIC e ZPS fanno parte delle aree naturali protette: al riguardo si possono verificare le tre seguenti situazioni.
1 –
SIC e ZPS ricadenti all’interno di aree naturali protette: per tali casi si applicano dapprima le “misure di salvaguardia” di parchi e riserve (sia nazionali che regionali o provinciali) e poi le prescrizioni dei relativi piani di assetto, nonché il divieto assoluto di attività venatoria all’interno di parchi e riserve naturali prescritto anche dalla legge nazionale sulla caccia n. 157/1992.
2 – SIC e SPS
ricadenti solo in parte all’interno delle aree naturali protette: per tali casi i territori ricadenti all’esterno di parchi e riserve potranno essere riconosciuti come loro “aree contigue”, disciplinando in particolare (oltre alle altre attività antropiche) l’esercizio della attività venatoria al loro interno ai sensi del 3° comma dell’art. 32 della legge n. 394/1991 <
>. Per gli stessi casi le misure di “conservazione” e “di salvaguardia” potranno avere anche gli stessi contenuti del decreto-legge decaduto, ma comunque integrati ed estesi a tutte le attività antropiche che possano essere causa di perturbazione per le specie da tutelare (fra cui le attività edilizie ed estrattive), da far valere come normativa “cornice”.
3 – SIC e ZPS ricadenti del tutto al di fuori di aree naturali protette: per tali casi rimarranno in vigore le “misure di salvaguardia” di parchi e riserve fino a che non verranno approvati gli specifici piani di gestione, a meno che Regioni e Province Autonome provvedano espressamente a perimetrare delle aree contigue alle più vicine aree naturali protette istituite che ricomprendano al loro interno i SIC e le ZPS di questo tipo, dove consentire opportune forme di caccia controllata.
La lettera "invita il Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Romano Prodi, che legge per conoscenza, a vigilare sulla legittimità degli atti che verranno adottati dalla Regione, accertandone il pieno rispetto sia della legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/1991 che delle Direttive “Uccelli” 79/409/CEE e “Habitat” 92/43/CEE, e ad intervenire prontamente in caso di violazione del diritto comunitario provvedendo ad esercitare i poteri di controllo e quindi di eventuale annullamento di tutti quei provvedimenti regionali che risultassero oggettivamente meno “incisivi” o comunque viziati di legittimità e di incostituzionalità".
L’Associazione Verdi Ambiente e Società Onlus vigilerà a sua volta sul rispetto scrupoloso delle norme che entreranno in vigore da domani e sulla validità delle disposizioni che per sostituirle verranno emanate da Regioni e Province Autonome, di cui si riserva di segnalare presso tutte le sedi opportune tanto gli eventuali comportamenti omissivi (specie nei riguardi dei divieti di caccia) quanto i vizi di legittimità degli atti adottati.
Cetraro (CS) lì 18.10.06
Emilio QUINTIERI
- Resp. Nucleo Vigilanza Ambientale Vas Calabria
19/10/2006
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Fonte:
http://www.abystron.org/expo/calabria/precedenti/ambiente/sic-e-zip.aspx
Data:
sabato 23 novembre 2024 - 15:36:24